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	<title>telefono figlio sotto controllo &#8211; GIANNINI INVESTIGAZIONI</title>
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	<description>Veritas Filia Temporis</description>
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	<title>telefono figlio sotto controllo &#8211; GIANNINI INVESTIGAZIONI</title>
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		<title>Cassazione: è reato spiare le telefonate dei figli minorenni.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[G.I.P. s.r.l.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 06:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[intercettare figli]]></category>
		<category><![CDATA[spiare figli]]></category>
		<category><![CDATA[telefono figlio sotto controllo]]></category>
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					<description><![CDATA[Spiare le conversazioni telefoniche dei figli non può essere mai giustificato neppure dall&#8217;esercizio del diritto/dovere di vigilare su di loro. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Spiare le conversazioni telefoniche dei figli non può essere mai giustificato neppure dall&#8217;esercizio del diritto/dovere di vigilare su di loro. Commette reato il padre che registra le telefonate dei figli minorenni. Spiare le loro conversazioni telefoniche non può essere mai giustificato neppure dall&#8217;esercizio del diritto/dovere di vigilare su di loro.</p>
<p>È quanto afferma la Corte di Cassazione con nella sentenza numero <a href="https://www.west-info.eu/it/il-padre-anche-se-affidatario-non-puo-spiare-le-telefonate-dei-figli/corte-di-cassazione-sentenza-n-41192-2014/">41192/2014</a> che ha confermato una condanna per il reato di cui all&#8217;articolo 617 del codice penale inflitta dai giudici di merito a un uomo separato che <strong>aveva registrato le conversazioni tra la ex consorte e i figli.</strong></p>
<p>La tesi dell&#8217;imputato:<br />
L&#8217;imputato ha tentato di difendersi davanti alla Corte sostenendo che il reato in contestazione non poteva essere applicato al caso di specie dato che i figli non possono considerarsi &#8220;altre persone&#8221; dato che non possono sottrarsi ai doveri di vigilanza che competono a un genitore.<br />
Nel ricorso aveva anche evidenziato che il suo comportamento non avrebbe avuto carattere fraudolento avendo precedentemente avvertito la moglie della sua intenzione di registrare le telefonate.</p>
<p>Un altro motivo di gravame era il mancato riconoscimento della scriminante di cui all&#8217;articolo 51 del codice penale (l&#8217;aver agito nell&#8217;esercizio di un diritto o nell&#8217;adempimento di un dovere).<br />
A suo dire infatti egli avrebbe dovuto controllare le telefonate dei figli perché soggetti a influenze negative da parte della madre.</p>
<p>Cosa ha detto la Corte:<br />
Secondo la Cassazione però nessuna delle doglianze può essere considerata meritevole di accoglimento e ha evidenziato che <a href="https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-v/art617.html">l&#8217;art. 617 del codice penale</a> &#8220;tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni telefoniche o telegrafiche contro la possibilità di indiscrezioni, interruzioni o impedimenti da parte di terzi. In particolare il diritto alla riservatezza della comunicazione o della conversazione implica la possibilità di escludere altri dalla conoscenza del contenuto della medesima e coerentemente la norma incriminatrice menzionata punisce in tal senso anche la condotta di colui che invece ne prenda cognizione senza il consenso dei titolari&#8221;.</p>
<p><strong>Nella parte in cui si motiva la sentenza, i giudici della Corte</strong> chiariscono inoltre che, contrariamente a quanto affermato dall&#8217;imputato nel ricorso, <strong>anche i figli minorenni vanno considerati come soggetti &#8220;altri&#8221; rispetto al padre e gli obblighi di vigilanza del genitore non possono legittimare la condotta tenuta dall&#8217;imputato dato che non esiste una vera e propria immedesimazione tra padre e figlio.</strong></p>
<p><strong>La Corte ha poi ritenuto irrilevante la circostanza che l&#8217;imputato avesse preventivamente avvisato la madre della sua intenzione di registrare le telefonate perché tale informazione non equivale a quella in cui i soggetti intercettati siano resi partecipi dell&#8217;interferenza al momento della conversazione.</strong></p>
<p>Perché non è applicabile la scriminante di cui <a href="https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iii/capo-i/art51.html">all&#8217;art. 51 c.p.</a>:</p>
<p>I giudici di piazza Cavour evidenziano da ultimo che l&#8217;esimente di cui all&#8217;art. 51 del codice penale non appare applicabile alla fattispecie. La scriminante spiega la Corte, &#8220;sussiste solo se il fatto penalmente illecito sia stato effettivamente determinato dalla necessità di esercitare il diritto o di adempiere il dovere&#8221;. Ma l&#8217;art. 51 c.p. non può &#8220;trovare applicazione in quei casi in cui detta necessità non ricorre&#8221;.<strong> E comunque &#8220;il diritto/dovere di vigilare sulle comunicazioni del minore da parte del genitore&#8221; non giustifica &#8220;indiscriminatamente qualsiasi illecita intrusione nella sfera di riservatezza del primo&#8221; ma <span style="color: #ff0000;">&#8220;solo quelle interferenze che siano determinate da una effettiva necessità, da valutare secondo le concrete circostanze del caso e comunque nell&#8217;ottica della tutela dell&#8217;interesse preminente del minore e non già di quello del genitore&#8221;.</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FONTE: https://www.studiocataldi.it/articoli/16651-cassazione-e-reato-spiare-le-telefonate-dei-figli-minorenni-in-allegato-il-testo-della-sentenza.asp</p>
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