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	<title>Notizie &#8211; GIANNINI INVESTIGAZIONI</title>
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	<title>Notizie &#8211; GIANNINI INVESTIGAZIONI</title>
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		<title>A.I.C.I.S. Associazione Italiana Criminologi per l&#8217;Investigazione e la Sicurezza</title>
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		<dc:creator><![CDATA[G.I.P. s.r.l.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 10:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[La nostra Azienda G.I.P. Giannini Investigazioni Private è onorata di far parte con il numero iscrizione 086 dell&#8217;AICIS Associazione Italiana [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La nostra Azienda G.I.P. Giannini Investigazioni Private è onorata di far parte con il numero iscrizione 086 dell&#8217;AICIS Associazione Italiana Criminologi per l&#8217;Investigazione e la Sicurezza.<a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl q66pz984 gpro0wi8 b1v8xokw" tabindex="0" role="link" href="https://www.facebook.com/hashtag/aicis?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZVmAK-dsV0rtl1IfAuLfUOYDFwEg7ctDi4NBDTtYmQpvUQV4gkdVmCuLjpwrlg-2Khe2DCdVsKBysp1_PsT9nak57wfqZbAaHpRT_Jud3ZPBcq3DdOTXf2en6sAZQ2UdCCfoa0B1EMHnagjo0NPFJyHllH2TJ0MMguON6x8uqeo3Q&amp;__tn__=*NK-R">#AICIS</a> <a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl q66pz984 gpro0wi8 b1v8xokw" tabindex="0" role="link" href="https://www.facebook.com/hashtag/giannini?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZVmAK-dsV0rtl1IfAuLfUOYDFwEg7ctDi4NBDTtYmQpvUQV4gkdVmCuLjpwrlg-2Khe2DCdVsKBysp1_PsT9nak57wfqZbAaHpRT_Jud3ZPBcq3DdOTXf2en6sAZQ2UdCCfoa0B1EMHnagjo0NPFJyHllH2TJ0MMguON6x8uqeo3Q&amp;__tn__=*NK-R">#giannini</a> <a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl q66pz984 gpro0wi8 b1v8xokw" tabindex="0" role="link" href="https://www.facebook.com/hashtag/investigatoreprivato?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZVmAK-dsV0rtl1IfAuLfUOYDFwEg7ctDi4NBDTtYmQpvUQV4gkdVmCuLjpwrlg-2Khe2DCdVsKBysp1_PsT9nak57wfqZbAaHpRT_Jud3ZPBcq3DdOTXf2en6sAZQ2UdCCfoa0B1EMHnagjo0NPFJyHllH2TJ0MMguON6x8uqeo3Q&amp;__tn__=*NK-R">#investigatoreprivato</a> <a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl q66pz984 gpro0wi8 b1v8xokw" tabindex="0" role="link" href="https://www.facebook.com/hashtag/investigazioni?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZVmAK-dsV0rtl1IfAuLfUOYDFwEg7ctDi4NBDTtYmQpvUQV4gkdVmCuLjpwrlg-2Khe2DCdVsKBysp1_PsT9nak57wfqZbAaHpRT_Jud3ZPBcq3DdOTXf2en6sAZQ2UdCCfoa0B1EMHnagjo0NPFJyHllH2TJ0MMguON6x8uqeo3Q&amp;__tn__=*NK-R">#investigazioni</a> <a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl q66pz984 gpro0wi8 b1v8xokw" tabindex="0" role="link" href="https://www.facebook.com/hashtag/criminologia?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZVmAK-dsV0rtl1IfAuLfUOYDFwEg7ctDi4NBDTtYmQpvUQV4gkdVmCuLjpwrlg-2Khe2DCdVsKBysp1_PsT9nak57wfqZbAaHpRT_Jud3ZPBcq3DdOTXf2en6sAZQ2UdCCfoa0B1EMHnagjo0NPFJyHllH2TJ0MMguON6x8uqeo3Q&amp;__tn__=*NK-R">#Criminologia</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Microspia nell&#8217;auto del coniuge? Non è intercettazione abusiva</title>
		<link>https://www.gipinvestigazioni.com/wp/microspia-nellauto-del-coniuge-non-e-intercettazione-abusiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G.I.P. s.r.l.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 09:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[Secondo la Cassazione (sentenza n. 33499/2019) la condotta costituisce comunque interferenza illecita nella vita privata. Nessuna responsabilità penale per i [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo la <a href="http://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7B6a950c98-a157-4d39-9a31-f6b2de427402%7D_cassazione-penale-sentenza-33499-2019.pdf">Cassazione (sentenza n. 33499/2019)</a> la condotta costituisce comunque interferenza illecita nella vita privata.</p>
<p>Nessuna responsabilità penale per i detective assoldati dalla moglie gelosa se manca l&#8217;inserimento di un canale di trasmissione.</p>
<p>È quanto emerge dalla <strong style="font-style: inherit;">sentenza della Corte di Cassazione, sez. V penale, 24 luglio 2019, n. 33499.</strong></p>
<p>Il caso</p>
<p>Nella fattispecie, gli investigatori privati assoldati dalla moglie avevano piazzato una microspia ed un GPS all&#8217;interno dell&#8217;auto del marito, con la conseguenza che la loro condotta era qualificabile solo come interferenza illecita nella vita privata e non come una intercettazione abusiva a carico del soggetto presunto infedele. La conseguenza è di notevole portata se si considera che il reato risulta punibile solo a querela di parte, mai presentata dalla parte offesa.</p>
<p>La decisione</p>
<p><u>È da escludere, secondo gli ermellini, il reato di cui all&#8217;art. 617-bis c.p., in quanto manca l&#8217;illecito inserimento di un canale riservato tra soggetti diversi.</u> Infatti, mediante l&#8217;inserimento di una microspia e di un GPS nell&#8217;auto dell&#8217;uomo, i detective privati erano in grado di riferire alla donna gli spostamenti del marito ed anche le persone che egli frequentava, potendo sentire le conversazioni che avvenivano all&#8217;interno dell&#8217;abitacolo dell&#8217;automobile.</p>
<p><strong><u>Ma si tratta di una mera intercettazione ambientale, sebbene illecita</u></strong>.</p>
<p>L&#8217;art. 617-bis c.p., rappresenta una tutela anticipata alla libertà ed alla segretezza delle comunicazioni telefoniche e telegrafiche intercorrenti tra soggetti terzi. L&#8217;art. 623 c.p., volto ad evitare per quanto possibile vuoti di tutela derivante dal costante sviluppo dei mezzi tecnologici, ha comportato l&#8217;estensione dell&#8217;ambito di operatività della disposizione di cui sopra ai fatti concernenti qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o dati.</p>
<p>Sebbene ne sia derivato un ampliamento delle potenzialità applicative della norma incriminatrice, la protezione fornita dalla medesima è limitata alle comunicazioni che avvengono a “distanza” tra soggetti, non potendo includersi le conversazioni tra presenti oggetto di intercettazione ambientale, a meno di non ricorrere nell&#8217;analogia in <em>malam partem.</em></p>
<p>La Suprema Corte condivide l&#8217;orientamento giurisprudenziale dominante che nega la riconducibilità all&#8217;art. 617-bis c.p., di condotte, quali l&#8217;installazione all&#8217;interno di un&#8217;automobile di una microspia tale da intercettare solo le conversazioni intrattenute dai soggetti i quali si trovino nel veicolo (Cass. pen., Sez. V, 16 dicembre 2015, n. 4264), non idonee a comportare l&#8217;illecito inserimento in un canale di comunicazione riservato tra persone diverse, da cui l&#8217;agente sarebbe stato altrimenti escluso.</p>
<p><strong><u>Gli imputati, quindi, sono stati prosciolti, posto che il fatto ritenuto sussistente,</u></strong> ovvero l&#8217;interferenza illecita nella vita privata, è procedibile esclusivamente a querela di parte e questa non era mai stata presentata dalla persona offesa.</p>
<p>FONTE: https://www.altalex.com/documents/news/2019/08/22/microspia-auto-marito-no-intercettazione-abusiva</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Utilizzo delle agenzie investigative per eseguire controlli occulti sull’operato dei lavoratori.</title>
		<link>https://www.gipinvestigazioni.com/wp/utilizzo-delle-agenzie-investigative-per-eseguire-controlli-occulti-sulloperato-dei-lavoratori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G.I.P. s.r.l.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2020 16:58:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[comportamenti illeciti del dipendente]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[smart working]]></category>
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					<description><![CDATA[Si rileva come la Corte di Cassazione si sia espressa a più riprese nel senso di legittimare il controllo anche occulto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Si rileva come la <strong>Corte di Cassazione</strong> si sia espressa a più riprese nel senso di <strong><u>legittimare il controllo anche occulto del datore di lavoro, realizzato mediante agenzie investigative</u></strong>, purché <strong>destinato ad individuare comportamenti illeciti </strong>che esulano dalla normale attività, ancorché posti in essere nei luoghi di lavoro e durante l’orario di lavoro, quali, ad esempio, episodi di attività lavorativa per terzi concorrenti o di appropriazione, ammanchi di denaro, utilizzo indebito dell’istituto della malattia, dell’infortunio, false attestazioni per gonfiare i rimborsi spese, utilizzo indebito dei permessi sindacali e via dicendo.</p>
<p>Quindi la risposta è <strong>SI’</strong></p>
<p>Vi segnaliamo inoltre che, ai tempi del COVID -19 si richiedono i nostri servizi anche per i lavoratori che utilizzano lo Smart Working.</p>
<p>Se vuoi saperne di più su come la G.I.P agenzia investigativa a Napoli. si reinventa ai tempi del Coronavirus e su come <strong>possiamo verificare il corretto uso dell’istituto dello smart working</strong> contattaci e saremo ben lieti illustrarti le possibilità che ha il datore di lavoro di tutelare il suo diritto.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Svolgevano attività investigativa senza requisiti di legge: arrestati dalla Polizia di Stato.</title>
		<link>https://www.gipinvestigazioni.com/wp/svolgevano-attivita-investigativa-senza-requisiti-di-legge-arrestati-dalla-polizia-di-stato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G.I.P. s.r.l.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 10:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[attività investigativa senza requisiti di legge]]></category>
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					<description><![CDATA[Questa mattina, personale della Divisione Amministrativa e di Sicurezza e della Squadra Mobile ha dato esecuzione a nr. 2 misure [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Questa mattina, personale della Divisione Amministrativa e di Sicurezza e della Squadra Mobile ha dato esecuzione a nr. 2 misure coercitive degli arresti domiciliari nei confronti di C. A., 58 anni, e D.’ A. 56 anni, entrambi brindisini.</p>
<p style="text-align: justify;">I provvedimenti cautelari sono stati emessi dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi, su richiesta della locale Procura della Repubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito della indagine, inoltre, sono stati indagati ulteriori tre personaggi, due uomini ed una donna, uno residente a Lametia Terme e gli altri a Brindisi. Agli arrestati si contesta di aver svolto attività di investigazione, violando il domicilio privato con l’apposizione di microspie, in tal modo minando la privacy delle persone cui l’indagine era diretta, senza essere in possesso delle imprescindibili autorizzazioni di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, i predetti, in qualità di collaboratori di una agenzia di Affari, con sede a Brindisi, si adoperavano nel materiale svolgimento di indagini che venivano richieste da Aziende, anche del capoluogo, nei confronti di dipendenti di queste ultime, sospettati di assenteismo ingiustificato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante la citata Agenzia di Affari non fosse autorizzata allo svolgimento di tale attività, invasiva della sfera privata, le relative fatturazioni e la sottoscrizione dei rapporti di indagine venivano intestati ad un ente di investigazione la cui sede è in Calabria, ubicata a Lametia Terme.</p>
<p style="text-align: justify;">Il quadro probatorio a carico degli arrestati e dei tre indagati è stato raccolto dai poliziotti della Questura in circa un anno di indagine, grazie anche al sequestro di materiale informatico e fotografico.</p>
<p style="text-align: justify;">Sia il D. che il C. sono pregiudicati. Il primo, in passato condannato per truffa, il secondo condannato in Cassazione per concorso in un duplice omicidio avvenuto a Bari nel 1992, quando lo stesso era Sovrintendente della Polizia in servizio alla Questura di Bari.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FONTE: https://m.brindisisera.it/dettaglio.asp?id_dett=37226&amp;id_rub=130</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investigatori Privati campani ai tempi del coronavirus.</title>
		<link>https://www.gipinvestigazioni.com/wp/investigatori-privati-campani-ai-tempi-del-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G.I.P. s.r.l.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 17:29:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Agostino Imposimato]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[DPCM]]></category>
		<category><![CDATA[Federpol]]></category>
		<category><![CDATA[investigatori campania]]></category>
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					<description><![CDATA[In data 21 Marzo presso La Segretissima Investigazioni sita in Salerno alla via Gaeta, 38, sede della presidenza regionale Federpol, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In data 21 Marzo presso La Segretissima Investigazioni sita in Salerno alla via Gaeta, 38, sede della presidenza regionale Federpol, vi è stata la prima azione di proselitismo, avente per oggetto le prescrizioni derivanti dalle disposizioni dei DPCM in merito al Covid 19.</p>
<p>La prima videoconferenza degli Investigatori Campani 2020 si è svolta pertanto una videoconferenza, in linea con le indicazioni governative in materia del contenimento e diffusione del corona virus.<br />
Ha visto la partecipazione di investigatori campani e simpatizzanti, iscritti e non alla Federpol.<br />
Speaker di eccezione, l&#8217;Avvocato Agostino Imposimato, penalista del foro di Caserta.<br />
Lo stesso ha argomentato ai detectives campani, gli scenari derivanti da una denuncia ex art. 650 cp. (poi successivamente superata dalla rivisitazione delle sanzioni nel DPCM del 22 Marzo 2020), inoltre ha illustrato i rischi derivanti da un accertamento di falsa attestazione o dichiarazione mendace ad un pubblico ufficiale.</p>
<p>Gli interessi del settore<br />
Il workshop ha destato molto interesse tra gli 007 campani, infatti questo primo incontro a distanza ha coinvolto 18 realtà affermate nel settore.<br />
Avendo pubblicizzato l&#8217;evento nei canali pertinenti, sono giunte da parte di colleghi richieste di informazioni come esplicate nel workshop.</p>
<p>Proselitismo<br />
Il presidente Giancarlo D&#8217;Amore, dopo questa prima azione di proselitismo, si augura di poter acquisire ulteriori professionalità per la Federpol, circa il settore delle investigazioni private e della sicurezza.</p>
<p>Obiettivi<br />
Tutta la “CAMPANIA CHE INVESTIGA” ha già dato i primi segni di coesione verso il comune obiettivo della tutela della categoria.</p>
<p><a href="http://www.comunicati-stampa.net/com/investigatori-privati-campani-ai-tempi-del-corona-virus.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fonte: http://www.comunicati-stampa.net/com/investigatori-privati-campani-ai-tempi-del-corona-virus.html</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investigazioni, se l’ex lavora in nero perde l’assegno di mantenimento</title>
		<link>https://www.gipinvestigazioni.com/wp/investigazioni-se-lex-lavora-in-nero-perde-lassegno-di-mantenimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G.I.P. s.r.l.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 11:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[assegno di mantenimento]]></category>
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					<description><![CDATA[Secondo quanto stabilito dalla legge, il compito di verificare se uno dei due coniugi lavora in nero spetta al giudice [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Secondo quanto stabilito dalla legge, il compito di verificare se uno dei due coniugi lavora in nero spetta al giudice o alla controparte, per mezzo di un investigatore privato.</em></strong></p>
<p>Nei casi di separazione, uno dei due coniugi si trova a fronteggiare le&nbsp;<strong>spese di mantenimento</strong>&nbsp;nei confronti della parte economicamente più debole della coppia. Il calcolo dell’assegno mensile viene effettuato dal giudice che è chiamato a verificare la disparità economica tra i due ex coniugi. Tuttavia, può capitare che una parte, nonostante dichiari un reddito inferiore, abbia delle&nbsp;<strong>entrate da un lavoro irregolare</strong>. Secondo quanto stabilito dalla Cassazione,&nbsp;<strong>lo stipendio “da lavoro nero”</strong>&nbsp;contribuisce a incrementare le disponibilità economiche di una persona, indipendentemente dal fatto che non vengano versati i relativi contributi. Sulla base di questo, il giudice può negare o ridurre l’importo dell’assegno di mantenimento.</p>
<p>Un modo efficace per provare che l’<strong>ex coniuge lavora in nero</strong>&nbsp;è quello di avvalersi di un&nbsp;<strong>Investigatore Privato</strong>. In questo caso l’onere spetta alla controparte. Va considerato tuttavia, che la relazione finale dell’investigatore non vale come prova, ma dev’essere avvallata dalla testimonianza dello stesso in sede giudiziaria. Infine, in alcuni casi il giudice può richiedere l’intervento della <strong>Polizia Tributaria</strong>, poiché il lavoro nero non vale solo come prova per il diritto all’assegno di mantenimento, ma costituisce anche il più grave “<strong>reato di evasione fiscale</strong>”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FONTE: <a href="https://www.stopsecret.it/investigazioni/investigazioni-se-lex-lavora-in-nero-perde-lassegno-di-mantenimento">https://www.stopsecret.it/investigazioni/investigazioni-se-lex-lavora-in-nero-perde-lassegno-di-mantenimento</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sì a Investigatori Privati per illeciti dei dipendenti</title>
		<link>https://www.gipinvestigazioni.com/wp/si-a-investigatori-privati-per-illeciti-dei-dipendenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G.I.P. s.r.l.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 11:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[controllo dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[Federpol]]></category>
		<category><![CDATA[finta malattia]]></category>
		<category><![CDATA[illeciti dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[investigatore privato per dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[seconda attività]]></category>
		<category><![CDATA[uso improprio di permessi]]></category>
		<category><![CDATA[vigilanza attività lavorativa]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Tribunale di Padova, con il decreto 6031 del 4 ottobre 2019 ha fatto il punto sulle condizioni di liceità [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 1">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Il Tribunale di Padova, con il decreto 6031 del 4 ottobre 2019 ha fatto il punto sulle condizioni di liceità delle investigazioni sui dipendenti. Il ricorso ad agenzie private da parte del datore di lavoro e l’utilizzabilità in giudizio del loro operato richiede un’attenta osservanza di limiti, che sono in costante aggiornamento, data l’evoluzione delle normative che disciplinano gli interessi coinvolti e l’interpretazione che la giurisprudenza ne offre.</p>
<p>L’indagine commissionata dal datore di lavoro ad Investigatori Privati, rientra nell’ipotesi di «impiego di personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa», rispetto alla quale <strong>l’articolo 3 dello Statuto dei lavoratori delimita la sfera di intervento del datore</strong> (l’articolo 3 prevede infatti che i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa debbano essere comunicati ai lavoratori interessati).</p>
<p>Secondo l’interpretazione estensiva che la giurisprudenza ormai consolidata ha elaborato di questa disposizione,<strong> il divieto di controllo occulto sancito dalla norma non opera quando il ricorso alle investigazioni private sia diretto a verificare comportamenti che possono configurare condotte illecite o anche solo il sospetto della loro realizzazione (Cassazione, sentenze 4984/2014 e 15094/2018).</strong></p>
<p><strong>Il controllo delle agenzie investigative non deve sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria del dipendente</strong>. In particolare, non deve consistere nel controllo dell’adempimento diligente delle mansioni, che è riservato direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori. Le indagini devono invece riguardare comportamenti che abbiano rilevanza non come mero inadempimento contrattuale, ma come autonome fattispecie illecite: civili, amministrative o penali. La giurisprudenza riconosce come verifiche di condotte illecite (perpetrate o sospettate) che consentono il ricorso all’agenzia investigativa:</p>
<p>quelle relative all’attività extralavorativa svolta dal dipendente violando il divieto di concorrenza, che sia fonte di danni per il datore di lavoro (Cassazione, sentenza 12810/2017);</p>
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<p>quelle riguardanti l’uso improprio da parte del dipendente dei permessi previsti dall’articolo 33 della legge 104/1992 (Cassazione sentenza 4984/2014);</p>
<p>i comportamenti adottati nel corso di una malattia, laddove i controlli non devono riguardare gli aspetti sanitari (preclusi dall’articolo 5 dello Statuto dei lavoratori) ma le condotte extralavorative che attestano l’insussistenza della malattia o dello stato di incapacità lavorativa (Cassazione, sentenza 12810/2017);</p>
<p>quelle relative allo svolgimento durante l’orario di lavoro di attività retribuita in favore di terzi (Cassazione, sentenze 5269 e 14383 del 2000);</p>
<p>le attestazioni con le quali il dipendente afferma la propria presenza in servizio a fronte di prestazione lavorativa resa invece a orario ridotto (Cassazione, sentenza 14975/2018).</p>
<p>Il principio è quello dei cosiddetti controlli difensivi, che la giurisprudenza ha poi esteso all’interpretazione dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori sui controlli a distanza, nel testo anteriore alla riforma avvenuta con l’articolo 23 del Dlgs 151/2015.</p>
<p>I controlli a distanza</p>
<p>Le considerazioni relative al rapporto tra la nuova formulazione dell’articolo 4 e i controlli difensivi non coinvolgono l’articolo 3 dello Statuto dei lavoratori e quindi il tema del ricorso ad agenzie investigative. Il sistema normativo previsto dal riformulato articolo 4 riguarda infatti gli specifici controlli dei lavoratori tramite l’istallazione di impianti audiovisivi e strumenti tecnologici. Tra l’altro, il testo dell’articolo 3 non è stato modificato dalla riforma.</p>
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<p>Il differente campo di applicazione porta a escludere che l’utilizzazione in giudizio del materiale fotografico della relazione investigativa sia normato dall’articolo 4, comma 1, dello Statuto, che riguarda impianti «installati» dal datore di lavoro.</p>
<p>I requisiti dell’incarico</p>
<p>È essenziale che l’incarico alle agenzie investigative sia conferito per iscritto. Il loro operato deve essere conforme alla normativa sulla privacy e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia.</p>
<p>Le verifiche tramite investigatori devono rispondere all’esigenza di assicurare la protezione di diritti. L’attività di controllo non deve essere frutto di un’iniziativa arbitraria del datore di lavoro e non deve riguardare indistintamente un gruppo di lavoratori.</p>
<p>Lo strumento di indagine usato deve essere il meno invasivo fra quelli disponibili e i controlli devono essere attuati con strumenti proporzionati al fine conseguito. Infine, i dati raccolti devono essere trattati da chi riceve e da chi conferisce l’incarico e le indagini devono concludersi in un termine ragionevole prestabilito.</p>
<p>FONTE: IL SOLE 24 ORE</p>
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		<title>Attenzione a chi spia con gli &#8220;spy-software&#8221;: vale una condanna</title>
		<link>https://www.gipinvestigazioni.com/wp/attenzione-a-chi-spia-con-gli-spy-software-vale-una-condanna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G.I.P. s.r.l.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 09:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bonifiche ambientali]]></category>
		<category><![CDATA[intercettazioni telefoniche]]></category>
		<category><![CDATA[telefono sotto controllo]]></category>
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					<description><![CDATA[È penalmente sanzionabile chi installa un programma informatico per intercettare le comunicazioni telefoniche di un altro soggetto, anche se poi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>È penalmente sanzionabile chi installa un programma informatico per intercettare le comunicazioni telefoniche di un altro soggetto, anche se poi non sono stati utilizzati?</strong></p>
<p>Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione estremamente attuale, su cui ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione con la <strong>recentissima sentenza n. 15071/2019</strong>, affermando la responsabilità penale di un marito, che aveva collegato il cellulare della moglie a uno “Spy-Software” per monitorarle le chiamate, punendolo pertanto ex art. 617-bis c.p., il quale stabilisce espressamente: “Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.</p>
<p>Difatti, nel caso in esame, la Suprema Corte ha valutato la punibilità dell’uomo, sulla base di un’autorevole interpretazione del diritto vivente, fornita proprio dalle Sezioni Unite, con sentenza n.26889/2016, la quale ha permesso di includere i programmi informatici denominati “Spy-Software”, nella categoria degli apparati indicati espressamente dalla norma del codice penale appena citata, chiarendo che “l’evoluzione tecnologica ha consentito di apportare strumenti informatici del tipo software, solitamente installati in modo occulto su un telefono cellulare, un tablet o un PC, che consentono di captare tutto il traffico dei dati in arrivo o in partenza dal dispositivo e, quindi, anche le conversazioni telefoniche”(Cass. Pen.; Sez. Un.; Sentenza n. 26889 del 28/04/2016), evidenziando a tal proposito, una categoria aperta e dinamica, suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche che nel tempo, consentono di realizzare scopi vietati dalla legge.</p>
<p>Inoltre, secondo la ricostruzione operata dalla Corte di legittimità chiamata a pronunciarsi sull’obiezione sollevata dall’uomo, in relazione alla circostanza che la moglie fosse stata di fatto avvertita dal figlio, circa l’installazione di tale programma sul suo cellulare, senza però smettere mai di usarlo, si è rilevato che il riferimento alla norma penale di cui all’art. 617-bis c.p., ha lo scopo di anticipare la tutela alla riservatezza e libertà delle comunicazioni, attraverso la sanzione dei fatti prodromici all’effettiva lesione del bene, non essendo dunque necessaria alcuna condotta ulteriore.</p>
<p>Pertanto, in adesione a tale autorevole orientamento della Suprema Corte e in risposta alla domanda di cui sopra, è da intendersi che: <strong>“Ai fini della configurabilità del reato in esame deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell&#8217;intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati non abbiano funzionato o non siano stati attivati”(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza del 05.04.2019, n. 1507).</strong></p>
<p>Fonte: https://picchionews.it/attualita/attenzione-a-chi-spia-con-gli-spy-software-vale-una-condanna</p>
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		<title>Lavoratore assente: legittimità dei controlli mediante Investigatore Privato</title>
		<link>https://www.gipinvestigazioni.com/wp/lavoratore-assente-legittimita-dei-controlli-mediante-investigatore-privato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G.I.P. s.r.l.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 06:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia investigativa]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 2-3-4- Statuto dei lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[controllo occulto del lavoratore]]></category>
		<category><![CDATA[illecito dipendente]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratore assente]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza n. 6174 del 01/03/2019]]></category>
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					<description><![CDATA[Nessun profilo di illegittimità nei controlli realizzati dal datore di lavoro mediante agenzia investigativa quando le indagini siano dirette a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nessun profilo di illegittimità nei controlli realizzati dal datore di lavoro mediante agenzia investigativa quando le indagini siano dirette a verificare comportamenti del lavoratore che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo.</p>
<p>È quanto ha sancito la Suprema Corte, con <a href="https://uniolex.com/wp-content/uploads/2019/04/Corte-di-Cassazione-ordinanza-n.-6174-del-1-marzo-2019.pdf"><strong>sentenza n. 6174 del 01/03/2019</strong></a>, ribadendo che ove l’attività investigativa non si riferisca alle modalità con cui il lavoratore adempie alle obbligazioni lavorative, non opera il divieto di controllo occulto sul lavoratore disciplinato dagli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto dei lavoratori.</p>
<p><strong>Viene dunque confermato il principio della tendenziale ammissibilità dei controlli difensivi “occulti” se diretti all’accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, sempre a condizione che la modalità di indagine non sia eccessivamente invasiva, e comunque condotta nel rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede. </strong></p>
<p>A completamento di quanto sopra è bene precisare che la legittimità del controllo datoriale, secondo i termini innanzi descritti, non può prescindere né dall’esistenza di specifici indici dell’illecito a carico del dipendente, né dall’avvenuto assolvimento da parte del datore di lavoro dall’obbligo di rendere apposita informativa privacy riportandovi la possibilità di ricorrere a forme di controllo e alla descrizione delle modalità con cui lo stesso può essere condotto, a pena di inutilizzabilità delle informazioni acquisite (Tribunale di Roma, 13/06/2018 n. 57668).</p>
<p>di Avv. Marco Martorana</p>
<p>Fonte:  https://www.federpol.it/it/Federpol/Federpol-comunica/NOTIZIARIO-FEDERPOL-N1-ROMA-230719/1563966909441_11-12.pdf</p>
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		<title>Connext Unione Industriali di Napoli</title>
		<link>https://www.gipinvestigazioni.com/wp/connext-unione-industriali-napoli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G.I.P. s.r.l.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2019 17:41:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Industriali di Napoli]]></category>
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					<description><![CDATA[La G.I.P. GIANNINI INVESTIGAZIONI sarà presente all’evento Connext del 4 Giugno 2019 organizzato dall’ Unione Industriali Napoli.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La G.I.P. GIANNINI INVESTIGAZIONI sarà presente all’evento Connext del 4 Giugno 2019 organizzato dall’ Unione Industriali Napoli.</p>
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