Il furto commesso da un dipendente ai danni dell’azienda in cui lavora è una delle violazioni più gravi del rapporto di lavoro. Non conta soltanto il valore economico del bene sottratto: ciò che rileva, agli occhi della giurisprudenza, è la rottura irrimediabile del vincolo di fiducia su cui si fonda ogni rapporto subordinato. Per questo il furto in azienda integra, nella grande maggioranza dei casi, una giusta causa di licenziamento ai sensi dell’art. 2119 c.c., che consente il recesso immediato senza preavviso quando venga meno la fiducia nella correttezza del lavoratore.
La condotta viola inoltre l’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105 c.c., e può assumere autonoma rilevanza penale come furto (art. 624 c.p.) o, a seconda delle circostanze, come appropriazione indebita (art. 646 c.p.), aprendo la strada a un procedimento parallelo davanti al giudice penale, che tuttavia non è necessario attendere per procedere con il licenziamento disciplinare.
Il vero nodo pratico, per le aziende, non è quasi mai la qualificazione giuridica del fatto, ma la raccolta di prove che reggano in un eventuale giudizio di impugnazione del licenziamento. Qui entra in gioco la disciplina dei cosiddetti controlli difensivi.
L’art. 4 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), come riscritto dall’art. 23 del D.Lgs. 151/2015 nell’ambito del Jobs Act, vieta in linea di principio il controllo a distanza generalizzato e continuativo dei lavoratori, salvo che sia stipulato un accordo sindacale o ottenuta un’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. La giurisprudenza, però, distingue con chiarezza questa ipotesi dai controlli difensivi in senso stretto: quando il datore di lavoro nutre un fondato sospetto, sorto successivamente all’instaurazione del rapporto e riferito a un illecito specifico di uno o più lavoratori individuati (tipicamente ammanchi di cassa o di magazzino, sparizioni ricorrenti di merce), può attivare un controllo mirato, anche mediante videosorveglianza o investigatore privato, senza dover rispettare le garanzie procedurali dell’art. 4.
Gli sviluppi giurisprudenziali del 2025 e del 2026 hanno ulteriormente affinato questo principio, insistendo su due punti che ogni azienda dovrebbe conoscere prima di avviare un controllo. Primo: il fondato sospetto deve essere documentabile prima dell’avvio delle indagini, non ricostruito a posteriori, e deve riguardare un illecito specifico e non un generico controllo di produttività o di comportamento. Secondo: le riprese o gli accertamenti raccolti in assenza di un sospetto fondato e circostanziato rischiano l’inutilizzabilità in giudizio, con la conseguenza che un licenziamento fondato solo su quelle prove può essere annullato per carenza di prova, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale dei fatti contestati.
Proprio per questo motivo la fase di avvio dell’indagine è quella più delicata: occorre individuare correttamente gli indici del sospetto (ammanchi ricorrenti, segnalazioni interne, anomalie negli inventari), circoscrivere il controllo ai soggetti e ai luoghi realmente sospetti, e documentare ogni fase in modo da poter dimostrare, se necessario, la proporzionalità e la legittimità dell’intera attività investigativa.
G.I.P. Giannini Investigazioni Private, agenzia investigativa con Licenza Prefettizia con sede a Napoli e operativa in tutta la Campania, affianca aziende e studi legali nella progettazione di controlli difensivi conformi alla normativa vigente, dalla verifica del fondato sospetto fino alla relazione investigativa finale, utilizzabile in sede disciplinare e giudiziale.



